Protocollo 8›Sez. 8
Art. 66
In vigore dal 22 apr 2005
Nello stabilire gli orientamenti di cui all'articolo III-247 della
Costituzione, l'Unione garantisce che gli assi definiti nell'allegato 1 del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia facciano parte delle reti transeuropee per il trasporto ferroviario e il trasporto combinato e siano inoltre individuati come progetti di interesse comune.
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GU C 241 del 29.8.1994, pag. 364.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-66