Protocollo 8Sez. 5

Art. 57

In vigore dal 22 apr 2005
1. Il territorio delle isole Åland, considerato come territorio terzo, quale definito all', paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all' della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, è escluso dall'applicazione territoriale del diritto dell'Unione in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise e altre forme di fiscalità indiretta. Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio in materia di imposte sui conferimenti. 2. La deroga prevista al paragrafo 1 è intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Åland e non si ripercuoterà negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non siano più giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presenterà proposte adeguate al Consiglio, che adotta gli atti necessari conformemente ai pertinenti articoli della Costituzione.
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Art. 57 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo