Protocollo 8Sez. 2

Art. 52

In vigore dal 22 apr 2005
1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Austria, in Finlandia ed in Svezia a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all' del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data. 2. Una legge europea del Consiglio può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
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Art. 52 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo