Protocollo 8›Sez. 2
Art. 50
In vigore dal 22 apr 2005
Nel settore degli aiuti di cui agli articoli III-167 e III-168
della Costituzione:
a) tra i regimi di aiuti in applicazione in Austria, in
Finlandia e in Svezia prima del 1° gennaio 1995, unicamente quelli notificati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione;
b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a
modificare gli aiuti, notificati alla Commissione prima del 1° gennaio 1995, si ritengono notificati in tale data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-50-3