Art. 50
Protocollo 8Sez. 2

Art. 50

656 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Nel settore degli aiuti di cui agli articoli III-167 e III-168 della Costituzione: a) tra i regimi di aiuti in applicazione in Austria, in Finlandia e in Svezia prima del 1° gennaio 1995, unicamente quelli notificati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione; b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, notificati alla Commissione prima del 1° gennaio 1995, si ritengono notificati in tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-50-3