Protocollo 8›Sez. 2
Art. 48
In vigore dal 22 apr 2005
1. La Commissione adotta decisioni europee che autorizzano la
Finlandia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile.
2. Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla
Commissione prendendo in considerazione in particolare:
a) la scarsa densità di popolazione;
b) la parte delle terre agricole nella superficie globale;
c) la parte delle terre agricole adibite a colture arabili
destinate all'alimentazione umana nella superficie agricola autorizzata.
3. Gli aiuti nazionali previsti al paragrafo 1 possono essere
connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono:
a) essere connessi alla produzione futura;
b) condurre ad un aumento della produzione o del livello di
sostegno globale accertato durante un periodo di riferimento precedente al 1° gennaio 1995, da determinarsi dalla Commissione.
Tali aiuti possono essere differenziati per regione.
Detti aiuti devono essere concessi in special modo per:
a) mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie,
naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione;
b) migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e
trasformazione dei prodotti agricoli;
c) agevolare lo smercio dei suddetti prodotti;
d) garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello
spazio naturale.
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