Protocollo 8Sez. 2

Art. 48

In vigore dal 22 apr 2005
1. La Commissione adotta decisioni europee che autorizzano la Finlandia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile. 2. Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione prendendo in considerazione in particolare: a) la scarsa densità di popolazione; b) la parte delle terre agricole nella superficie globale; c) la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana nella superficie agricola autorizzata. 3. Gli aiuti nazionali previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono: a) essere connessi alla produzione futura; b) condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale accertato durante un periodo di riferimento precedente al 1° gennaio 1995, da determinarsi dalla Commissione. Tali aiuti possono essere differenziati per regione. Detti aiuti devono essere concessi in special modo per: a) mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione; b) migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli; c) agevolare lo smercio dei suddetti prodotti; d) garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
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Art. 48 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo