Protocollo 8›Sez. 8
Art. 44
In vigore dal 22 apr 2005
1. Dal 1° gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri,
alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Repubblica del Portogallo che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.
2. Dal 1° gennaio 1986 la Repubblica del Portogallo mette a
disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore nucleare, purchè non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni previste all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano
principalmente:
a) la dinamica dei reattori,
b) la protezione radiologica,
c) l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori
industriale, agricolo, archeologico e geologico),
d) la fisica atomica (misure di sezioni d'urto, tecniche di
canalizzazione),
e) la metallurgia estrattiva dell'uranio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-44-3