Protocollo 8Sez. 8

Art. 44

In vigore dal 22 apr 2005
1. Dal 1° gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Repubblica del Portogallo che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1986 la Repubblica del Portogallo mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore nucleare, purchè non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni previste all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente: a) la dinamica dei reattori, b) la protezione radiologica, c) l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori industriale, agricolo, archeologico e geologico), d) la fisica atomica (misure di sezioni d'urto, tecniche di canalizzazione), e) la metallurgia estrattiva dell'uranio.
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Art. 44 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo