Protocollo 8›Sez. 8
Art. 45
In vigore dal 22 apr 2005
1. Nei settori in cui il Regno di Spagna mette delle cognizioni a
disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze, a condizioni commerciali, agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purchè non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente
esclusiva il Regno di Spagna incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.
Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse
su una base commerciale normale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-45-3