Protocollo 8›Sez. 4
Art. 55
In vigore dal 22 apr 2005
1. Le decisioni di esenzione individuale e decisioni di
attestazione negativa adottate prima del 1° gennaio 1995 ai sensi dell' dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) o dell' del protocollo 25 di detto accordo dall'Autorità di vigilanza dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l' del trattato che istituisce la Comunità europea, mantengono la loro validità ai fini dell'articolo III-161 della Costituzione fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione adotti una decisione europea debitamente motivata in contrario, conformemente al diritto dell'Unione.
2. Le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA prima
del 1° gennaio 1995 ai sensi dell' dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l' del trattato che istituisce la Comunità europea mantengono la loro validità in relazione all'articolo III-167 della Costituzione, salvo diversa decisione europea della Commissione ai sensi dell'articolo III-168 della Costituzione. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all' dell'accordo SEE.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni prese
dall'Autorità di vigilanza EFTA rimangono valide dopo il 1° gennaio 1995, purchè la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente al diritto dell'Unione.
Storico versioni
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