Protocollo 3Titolo IV

Art. 57

In vigore dal 22 apr 2005
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta. Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi degli articoli III-379, paragrafo 1 o 2 o dell'articolo III-401, quarto comma della Costituzione oppure ai sensi dell' o dell', terzo comma del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni. La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all' sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma.
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Art. 57 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo