Trattato›Sez. 5
Art. 164
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-164
Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto nazionale e dell'articolo III-161, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo III-162.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-164