TrattatoSez. 5

Art. 163

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-163 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Tali regolamenti hanno, in particolare, lo scopo di: a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161, paragrafo 1 e all'articolo III-162 comminando ammende e penalità di mora, b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo, c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione degli articoli III-161 e III-162, d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma, e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo, dall'altra.
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Art. 163 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo