Trattato›Sez. 5
Art. 166
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-166
1. Gli Stati membri non emanano nè mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alla Costituzione, in particolare all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta, ove occorra, gli opportuni regolamenti o decisioni europei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-166