TrattatoSez. 4

Art. 160

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-160 Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge europea definisce un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei per attuare la legge europea di cui al primo comma. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-160

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Art. 160 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo