Trattato›Sez. 4
Art. 160
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-160
Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge europea definisce un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei per attuare la legge europea di cui al primo comma.
Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-160