Trattato›Sez. 4
Art. 156
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-156
Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri, e tra Stati membri e paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-156