TrattatoSez. 4

Art. 156

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-156 Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri, e tra Stati membri e paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-156

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Art. 156 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo