Protocollo 3Titolo IV

Art. 59

In vigore dal 22 apr 2005
In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-59

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