Protocollo 3Titolo IV

Art. 61

In vigore dal 22 apr 2005
Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo. In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto. Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da una istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 61 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo