Protocollo 3›Titolo IV
Art. 61
In vigore dal 22 apr 2005
Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.
Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da una istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.
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