Protocollo 3Titolo IV

Art. 62

In vigore dal 22 apr 2005
Nei casi di cui all'articolo III-358, paragrafi 2 e 3 della Costituzione, il primo avvocato generale, allorchè ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale. La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-62

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Art. 62 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo