Protocollo 3›Titolo IV
Art. 62
529 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Nei casi di cui all'articolo III-358, paragrafi 2 e 3 della Costituzione, il primo avvocato generale, allorchè ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.
La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-62