Protocollo 3›Titolo V
Art. 65
In vigore dal 22 apr 2005
1. In deroga all'articolo IV-437 della Costituzione, restano in vigore tutte le modifiche del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato CEEA, che sono state adottate tra la firma e l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
2. Al fine di integrarle nell'articolato del presente statuto, le modifiche di cui al paragrafo 1 sono oggetto di codificazione ufficiale tramite una legge europea del Consiglio, adottata su richiesta della Corte di giustizia. All'entrata in vigore di tale legge europea di codificazione, il presente articolo è abrogato.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-65