Protocollo 4›Capo II
Art. 4
Funzioni consultive
In vigore dal 22 apr 2005
Funzioni consultive
Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 4 della Costituzione, la Banca centrale europea viene consultata:
a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni;
b) dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all';
La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-4-4