Protocollo 4›Capo III
Art. 7
Indipendenza
In vigore dal 22 apr 2005
Indipendenza
Conformemente all'articolo III-188 della Costituzione, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dal presente statuto, nè la Banca centrale europea, nè una banca centrale nazionale, nè un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri nè da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-7-4