Protocollo 4Capo III

Art. 9

La Banca centrale europea

In vigore dal 22 apr 2005
La Banca centrale europea 1. La Banca centrale europea che, conformemente all'articolo I-30, paragrafo 3, della Costituzione, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 2. La Banca centrale europea assicura che i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali ai sensi dell'articolo III-185, paragrafi 2, 3 e 5 della Costituzione siano assolti o mediante le attività proprie, secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi dell', paragrafo 1 e dell'. 3. Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione gli organi decisionali della Banca centrale europea sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
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La Banca centrale europea (Art. 9 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo