Protocollo 4›Capo III
Art. 9
La Banca centrale europea
In vigore dal 22 apr 2005
La Banca centrale europea
1. La Banca centrale europea che, conformemente all'articolo I-30, paragrafo 3, della Costituzione, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
2. La Banca centrale europea assicura che i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali ai sensi dell'articolo III-185, paragrafi 2, 3 e 5 della Costituzione siano assolti o mediante le attività proprie, secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi dell', paragrafo 1 e dell'.
3. Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione gli organi decisionali della Banca centrale europea sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-9-4