Art. 9 · La Banca centrale europea
Protocollo 4Capo III

Art. 9

541 / 946

La Banca centrale europea

In vigore dal 22 apr 2005
La Banca centrale europea 1. La Banca centrale europea che, conformemente all'articolo I-30, paragrafo 3, della Costituzione, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 2. La Banca centrale europea assicura che i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali ai sensi dell'articolo III-185, paragrafi 2, 3 e 5 della Costituzione siano assolti o mediante le attività proprie, secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi dell', paragrafo 1 e dell'. 3. Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione gli organi decisionali della Banca centrale europea sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-9-4