Protocollo 4›Capo II
Art. 6
Cooperazione internazionale
In vigore dal 22 apr 2005
Cooperazione internazionale
1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea decide come il Sistema europeo di banche centrali debba essere rappresentato.
2. La Banca centrale europea e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'articolo III-196 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-6-4