Art. 6 · Cooperazione internazionale
Protocollo 4Capo II

Art. 6

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Cooperazione internazionale

In vigore dal 22 apr 2005
Cooperazione internazionale 1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea decide come il Sistema europeo di banche centrali debba essere rappresentato. 2. La Banca centrale europea e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali. 3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'articolo III-196 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-6-4