Protocollo 4›Capo III
Art. 14
Banche centrali nazionali
In vigore dal 22 apr 2005
Banche centrali nazionali
1. Conformemente all'articolo III-189 della Costituzione, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con il presente statuto.
2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.
Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere deferita alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo per violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti entro un termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza.
3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del Sistema europeo di banche centrali e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della Banca centrale europea, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.
4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto, a meno che il consiglio direttivo non decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che dette funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del Sistema europeo di banche centrali. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del Sistema europeo di banche centrali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-14-2