Protocollo 4›Capo III
Art. 16
Banconote
In vigore dal 22 apr 2005
Banconote
Conformemente all'articolo III-186, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione.
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.
La Banca centrale europea rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-16-2