Protocollo 4Capo III

Art. 16

Banconote

In vigore dal 22 apr 2005
Banconote Conformemente all'articolo III-186, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione. La Banca centrale europea rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-16-2

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