Protocollo 4›Capo IV
Art. 18
Operazioni di credito e di mercato aperto
In vigore dal 22 apr 2005
Operazioni di credito e di mercato aperto
1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali e di assolvere i propri compiti, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:
a) operare sui mercati finanziari, sia comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) sia con operazioni pronti contro termine, sia prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi;
b) effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.
2. La Banca centrale europea stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-18-2