Protocollo 4›Capo IV
Art. 23
Operazioni esterne
In vigore dal 22 apr 2005
Operazioni esterne
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono:
a) stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
b) acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto, in qualsiasi forma essi siano detenuti;
c) detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
d) effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie coni paesi terzi e le organizzazioni internazionali, incluse le operazioni di credito attive e passive.
Storico versioni
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