Protocollo 4›Capo VI
Art. 26
Conti finanziari
In vigore dal 22 apr 2005
Conti finanziari
1. L'esercizio finanziario della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali ha inizio il primo giorno del mese di gennaio e finisce l'ultimo giorno del mese di dicembre.
2. Il bilancio annuale della Banca centrale europea è redatto dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. Il bilancio annuale è approvato dal consiglio direttivo ed è in seguito pubblicato.
3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige una situazione patrimoniale consolidata del Sistema europeo di banche centrali, in cui figurano le attività e le passività delle banche centrali nazionali facenti parte del Sistema europeo di banche centrali.
4. Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendicontazione riguardanti le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-26-2