Protocollo 4Capo VI

Art. 30

Trasferimento alla Banca centrale europea di attività di riserva in valuta

In vigore dal 22 apr 2005
Trasferimento alla Banca centrale europea di attività di riserva in valuta 1. Fatto salvo il disposto dell', alla Banca centrale europea vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute degli Stati membri, euro, posizioni di riserva sul Fondo monetario internazionale e diritti speciali di prelievo, fino ad un ammontare equivalente a 50 miliardi di euro. Il consiglio direttivo decide la quota che la Banca centrale europea chiede di versare. La Banca centrale europea ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto. 2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale della Banca centrale europea sottoscritto. 3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della Banca centrale europea un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti. 4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dal paragrafo 1 possono essere effettuate dalla Banca centrale europea conformemente al paragrafo 2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'. 5. La Banca centrale europea può detenere e gestire posizioni di riserva sul Fondo monetario internazionale e diritti speciali di prelievo e provvedere alla messa in comune di tali attività. 6. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
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Trasferimento alla Banca centrale europea di attività di riserva in valuta (Art. 30 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo