Protocollo 4Capo VII

Art. 34

Atti giuridici

In vigore dal 22 apr 2005
Atti giuridici 1. Conformemente all'articolo III-190 della Costituzione, la Banca centrale europea adotta: a) i regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell', paragrafo 1, lettera a), nell', paragrafo 1, nell' o nell', paragrafo 2 del presente statuto e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'; b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e del presente statuto; c) raccomandazioni e pareri. 2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni europee, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri. 3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all', la Banca centrale europea ha il potere di comminare alle imprese ammende e penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti europei e dalle decisioni europee da essa adottati.
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Atti giuridici (Art. 34 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo