Protocollo 4›Capo VII
Art. 39
Privilegi e immunità
In vigore dal 22 apr 2005
Privilegi e immunità
La Banca centrale europea beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-39-2