Protocollo 4Capo VII

Art. 39

Privilegi e immunità

In vigore dal 22 apr 2005
Privilegi e immunità La Banca centrale europea beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-39-2

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Privilegi e immunità (Art. 39 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo