Protocollo 4›Capo VII
Art. 38
Poteri di firma
In vigore dal 22 apr 2005
Poteri di firma
La Banca centrale europea è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o da due membri del comitato esecutivo oppure dalla firma di due membri del personale della Banca centrale europea che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della Banca centrale europea.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-38-2