Protocollo 4Capo VII

Art. 36

Personale

In vigore dal 22 apr 2005
Personale 1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea. 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la Banca centrale europea e i propri dipendenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-36-2

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