Protocollo 4›Capo VIII
Art. 40
Procedura semplificata di modifica
In vigore dal 22 apr 2005
Procedura semplificata di modifica
1. Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione, l', paragrafi 1, 2 e 3, gli , l', paragrafo 1, gli , l', paragrafi 2, 3, 4 e 6, l', paragrafo 1, lettera a) e l' del presente statuto possono essere modificati con una legge europea:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.
2. L', paragrafo 2 può essere modificato da una decisione europea del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
3. Una raccomandazione presentata dalla Banca centrale europea ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime del consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-40-2