Protocollo 4Capo IX

Art. 42

Disposizioni generali

In vigore dal 22 apr 2005
Disposizioni generali 1. La deroga di cui all'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: , , paragrafo 2, , paragrafo 1, , paragrafo 3, , , paragrafo 2, . 2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale. 3. Conformemente all'articolo III-197, paragrafo 2, secondo comma della Costituzione, all', all', paragrafo 2 e all' del presente statuto, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro. 4. All', paragrafo 2, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 1, agli , all', paragrafo 2 e all', per "banche centrali nazionali" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. 5. All', paragrafo 3 e all', paragrafo 1, per "partecipanti al capitale" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. 6. All', paragrafo 3 e all', paragrafo 2, per "capitale sottoscritto" si intende il capitale della Banca centrale europea sottoscritto dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
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Disposizioni generali (Art. 42 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo