Protocollo 4›Capo IX
Art. 42
Disposizioni generali
In vigore dal 22 apr 2005
Disposizioni generali
1. La deroga di cui all'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: , , paragrafo 2, , paragrafo 1, , paragrafo 3, , , paragrafo 2, .
2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale.
3. Conformemente all'articolo III-197, paragrafo 2, secondo comma della Costituzione, all', all', paragrafo 2 e all' del presente statuto, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
4. All', paragrafo 2, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 1, agli , all', paragrafo 2 e all', per "banche centrali nazionali" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
5. All', paragrafo 3 e all', paragrafo 1, per "partecipanti al capitale" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
6. All', paragrafo 3 e all', paragrafo 2, per "capitale sottoscritto" si intende il capitale della Banca centrale europea sottoscritto dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Storico versioni
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