Protocollo 4›Capo IX
Art. 47
Disposizioni transitorie per il capitale della Banca centrale europea
In vigore dal 22 apr 2005
Disposizioni transitorie per il capitale della Banca centrale europea
Conformemente all', a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea. In deroga all', paragrafo 3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale non decida, a una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della Banca centrale europea.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-47-2