Protocollo 4Capo IX

Art. 47

Disposizioni transitorie per il capitale della Banca centrale europea

In vigore dal 22 apr 2005
Disposizioni transitorie per il capitale della Banca centrale europea Conformemente all', a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea. In deroga all', paragrafo 3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale non decida, a una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della Banca centrale europea.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-47-2

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Disposizioni transitorie per il capitale della Banca centrale europea (Art. 47 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo