Protocollo 5›Capo IX
Art. 1
In vigore dal 22 apr 2005
5. PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo III-393 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
La Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo III-393 della Costituzione, in seguito denominata la "Banca", è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alla Costituzione e al presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-5