Protocollo 4Capo IX

Art. 50

Scambio di banconote in valute degli Stati membri

In vigore dal 22 apr 2005
Scambio di banconote in valute degli Stati membri In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio conformemente all'articolo III-198, paragrafo 3, della Costituzione, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote denominate nelle valute degli Stati membri con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-50-2

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Scambio di banconote in valute degli Stati membri (Art. 50 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo