Protocollo 4›Capo IX
Art. 50
Scambio di banconote in valute degli Stati membri
In vigore dal 22 apr 2005
Scambio di banconote in valute degli Stati membri
In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio conformemente all'articolo III-198, paragrafo 3, della Costituzione, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote denominate nelle valute degli Stati membri con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-50-2