Protocollo 4›Capo IX
Art. 46
Competenza del consiglio generale
In vigore dal 22 apr 2005
Competenza del consiglio generale
1. Il consiglio generale:
a) svolge i compiti previsti all';
b) partecipa alle funzioni consultive di cui all' e all', paragrafo 1.
2. Il consiglio generale concorre:
a) alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all';
b) alla compilazione dei rapporti e rendiconti della Banca centrale europea di cui all';
c) alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell', come previsto all', paragrafo 4;
d) all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell', come previsto all', paragrafo 4;
e) alla fissazione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea di cui all'.
3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione.
4. Il consiglio generale è informato dal presidente della Banca centrale europea in merito alle decisioni del consiglio direttivo.
Storico versioni
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