Trattato›Parte I
Art. 4
Libertà fondamentali e non discriminazione
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-4
Libertà fondamentali e non discriminazione
1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione.
2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
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