Art. 4 · Libertà fondamentali e non discriminazione
TrattatoParte I

Art. 4

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Libertà fondamentali e non discriminazione

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-4 Libertà fondamentali e non discriminazione 1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione. 2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-4