Art. 46 · Competenza del consiglio generale
Protocollo 4Capo IX

Art. 46

578 / 946

Competenza del consiglio generale

In vigore dal 22 apr 2005
Competenza del consiglio generale 1. Il consiglio generale: a) svolge i compiti previsti all'; b) partecipa alle funzioni consultive di cui all' e all', paragrafo 1. 2. Il consiglio generale concorre: a) alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'; b) alla compilazione dei rapporti e rendiconti della Banca centrale europea di cui all'; c) alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell', come previsto all', paragrafo 4; d) all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell', come previsto all', paragrafo 4; e) alla fissazione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea di cui all'. 3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione. 4. Il consiglio generale è informato dal presidente della Banca centrale europea in merito alle decisioni del consiglio direttivo.
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