Protocollo 4Capo IX

Art. 49

Deroga all'articolo 32

In vigore dal 22 apr 2005
Deroga all' 1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il consiglio direttivo decide che l'applicazione dell' del presente statuto comporta modifiche significative nelle situazioni di reddito relative delle banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all' viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60% nel primo esercizio finanziario dopo l'avvio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio successivo. 2. Il paragrafo 1 si applica per non più di cinque interi esercizi finanziari dopo l'avvio della terza fase.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-49-2

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