Protocollo 4Capo IX

Art. 45

Funzionamento del consiglio generale

In vigore dal 22 apr 2005
Funzionamento del consiglio generale 1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della Banca centrale europea. 2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale. 3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale. 4. In deroga all', paragrafo 3, il consiglio generale adotta il suo regolamento interno. 5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla Banca centrale europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-45-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Funzionamento del consiglio generale (Art. 45 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo