Protocollo 4›Capo IX
Art. 45
Funzionamento del consiglio generale
In vigore dal 22 apr 2005
Funzionamento del consiglio generale
1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della Banca centrale europea.
2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.
4. In deroga all', paragrafo 3, il consiglio generale adotta il suo regolamento interno.
5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla Banca centrale europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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