Protocollo 4›Capo VII
Art. 37
Segreto professionale
In vigore dal 22 apr 2005
Segreto professionale
1. I membri degli organi decisionali e il personale della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.
2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga l'obbligo di riservatezza sono soggette al rispetto di tale obbligo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-37-2