Protocollo 4›Capo VI
Art. 31
Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali
In vigore dal 22 apr 2005
Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali
1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali, conformemente all'.
2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all', nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto i loro saldi operativi in valuta estera, eccedenti un limite da stabilire nel quadro del paragrafo 3, sono soggette all'approvazione della Banca centrale europea al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e di cambio dell'Unione.
3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-31-2