TrattatoCapo II

Art. 31

La Corte dei conti

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-31 La Corte dei conti 1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione. 2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria. 3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-31

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La Corte dei conti (Art. 31 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo